Cassa integrazione Ordinaria
Cassa integrazione ordinaria
14 Settembre 2011.
Che cos'è
E' un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
Strumento nato per fronteggiare determinate situazioni di crisi temporanee ed in cui è certa la ripresa dell'attività lavorativa.
La cassa integrazione guadagni (cigo) può essere richiesta per le seguenti ragioni:
- crisi temporanea di mercato;
- ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- eventi oggettivamente non evitabili.
A chi spetta
Agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
- Durata
L'integrazione salariale non può superare il limite massimo di 13 settimane consecutive. Inoltre un'azienda non può utilizzare la cigo per più di 54 settimane in un biennio.
Le ferie collettive sono escluse dal computo dei limiti sopra esposti.
La domanda
Le imprese devono presentare la domanda (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed per il settore edile) presso la sede Inps competente per territorio, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli". La domanda può essere inoltrata anche per via telematica, tramite la stessa sezione “moduli” oppure attraverso la sezione “Servizi per le aziende”, dai datori di lavoro e dai consulenti del lavoro muniti di PIN (numero di identificazione personale rilasciato dall’Inps)
Quanto spetta
L'intervento di integrazione salariale non può superare un limite massimo a seconda della retribuzione di riferimento.
Ecco i massimali di riferimento per l'anno 2009:
* per le retribuzioni fino a €1917,48 il limite è: €886,31;
* per le retribuzioni superiori a €1917,48 il limite è: €1003,05;
per comprendere l'importo che andrà a percepire, il dipendente dovrà applicare l'aliquota del 5,84% ai limiti sopra esposti.
L'ANF (assegno per il nucleo famigliare) è dovuto in misura intera, sia nel caso di riduzione d'orario di lavoro che di cigo a zero ore.
Aspetto contributivo
I periodi trascorsi in Cigo sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata la cassa integrazione.
In altre parole la retribuzione di riferimento ai fini della pensione durante i periodi di Cigo è quella per il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Ci teniamo a ricordarti che per tutti i lavoratori che hanno inziato a lavorare (primo rapporto di lavoro in assoluto) dopo il 31.12.1992, il limite di cumulo degli anni di contribuzione figurativa è fissato a cinque.
Malattia
Nell'ipotesi di riduzione di orario viene corrisposta l'indennità di malattia. In caso di sospensione a zero ore, se la malattia insorge:
- durante la sospensione dal lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire della CIGS;
- prima dell'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, la CIGS spetta se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività;
- negli altri casi, spetta l'indennità di malattia.
Festività
In questo caso occorre fare due distinzioni:
- la natura della retribuzione, ovvero il se dipendente viene retribuito in misura fissa o con pagamento orario:
- misura fissa: il pagamento della cigo viene riconosciuta anche per le festività cadenti nel periodo;
- pagamento orario: il 25 aprile, I° maggio, 2 giugno sono sempre a carico del datore di lavoro a cui spetta l'onere diretto del pagamento. Così come per tutte le altre festività che cadono entro i primi 15 giorni di cassa integrazione ordinaria. Qualora le festività cadono dopo i primi 15 giorni di cassa integrazione ordinaria sono a carico della cigo;
- Se durante il periodo di cassa integrazione alcune ore vengono lavorate, oppure no (in questo caso si definisce a 0 ore):
- se alcune ore vengono lavorate, si parla quindi di riduzione di orario di lavoro, le festività cadenti nel periodo di cigo sono a carico del datore di lavoro;
se per motivi aziendali il datore di lavoro, ti fa perdere giornate lavorative: contattaci! Sono giornate da retribuire. Contattaci.
Quando un lavoratore viene posto in cigo è a disposizione del datore di lavoro. Qualora dovesse essere chiamato da esso deve quindi recarsi al lavoro, ricevendo per le giornate lavorate la retribuzione piena.
Ma cosa accade se in un mese lavoro meno di 80 ore?
Purtroppo alcuni CCNL prevedono che per maturare i ratei (mensili) di:
- ferie
- ROL
- permessi
PS: Bisogna lavorare almeno 80 ore in un mese. Quindi, se per esempio, vengo posto in cigs per due mesi all'anno in quell'anno maturerò 10/12 di ratei (ferie etc...)
Per quanto concerne la 13.ma è d'obbligo il rimando al CCNL applicato nella tua azienda. Contattaci.