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Disoccupazione Agricola

Indennità di disoccupazione nel settore agricolo

Resta valido lo specifico sistema di tutela della disoccupazione per i la­voratori agricoli, che non rientrano nell'ambito di applicazione del­l'Aspi, né della mini Aspi.

I lavoratori agricoli hanno diritto a un'indennità di disoccupazione se possono far valere:

- 2 anni di anzianità assicurativa come lavoratore subordinato;

- 102 contributi giornalieri nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda.

L'indennità è pari al 40% della retribuzione e spetta per il numero digiornate lavorate nell'anno precedente, fino a un massimo di 180. Da ta­le importo viene detratta, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata sino a un massimo di 150 giornate, per il riconoscimento di 270contributi pieni ai fini pensioni­stici.

Questo sistema, introdotto dalla legge 247/07, in sostituzione del precedente basato sulle fasce, recepisce l'accordo di concertazione tra go­verno e parti sociali del 23 luglio 2007.

La domanda si presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'indennità.

 

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