Disoccupazione Agricola
Indennità di disoccupazione nel settore agricolo
Resta valido lo specifico sistema di tutela della disoccupazione per i lavoratori agricoli, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Aspi, né della mini Aspi.
I lavoratori agricoli hanno diritto a un'indennità di disoccupazione se possono far valere:
- 2 anni di anzianità assicurativa come lavoratore subordinato;
- 102 contributi giornalieri nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda.
L'indennità è pari al 40% della retribuzione e spetta per il numero digiornate lavorate nell'anno precedente, fino a un massimo di 180. Da tale importo viene detratta, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata sino a un massimo di 150 giornate, per il riconoscimento di 270contributi pieni ai fini pensionistici.
Questo sistema, introdotto dalla legge 247/07, in sostituzione del precedente basato sulle fasce, recepisce l'accordo di concertazione tra governo e parti sociali del 23 luglio 2007.
La domanda si presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'indennità.